

In attesa delle motivazioni della sentenza che saranno depositate nelle prossime settimane, i giudici osservano che la legge del 2016 “qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole”. La commercializzazione di cannabis light non rientrerebbe così nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016. In aggiunta, spiegano sempre i giudici, “integrano il reato previsto dal Testo unico sulle droghe (articolo 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990) le condotte di cessione, vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della ‘Cannabis light’, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”.
Nei cannabis light shop si può trovare davvero di tutto: dai lecca lecca all’aroma di marijuana ai biscotti, fino alle magliette realizzate con la fibra ricavata, oli per massaggi e apparecchiature per la vaporizzazione degli estratti. Se per i capi di abbigliamento la vendita è regolata da norme diverse, potrebbero essere molti i prodotti messi al bando a seguito della sentenza.
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