Il Tribunale Collegiale di Velletri ha assolto con formula piena O.B., il sacerdote accusato di violenza sessuale ai danni di una fedele. La decisione stabilisce che «il fatto non sussiste» e impone di distinguere con chiarezza tra l’ipotesi contestata nel processo e la responsabilità penale, che in questo caso non è stata riconosciuta.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero Roma, l’episodio contestato risaliva al novembre 2023 e riguardava un presunto palpeggiamento. Il sacerdote, studente di origini camerunensi, era comparso davanti al collegio giudicante di Velletri: al termine del procedimento è arrivata l’assoluzione con formula piena.
La formula utilizzata dal tribunale non equivale a una semplice insufficienza di prove. Nel linguaggio del processo penale indica che, per il giudice, il fatto contestato non è stato ritenuto sussistente. È un passaggio che riguarda la valutazione giudiziaria del caso e che va riportato senza trasformare l’accusa iniziale in una responsabilità accertata.
La vicenda coinvolge persone e sensibilità diverse. Per questo è necessario mantenere separati il diritto della presunta vittima a essere ascoltata e il diritto dell’imputato a non essere considerato colpevole prima di una sentenza definitiva. Nel caso specifico, la decisione del Tribunale Collegiale di Velletri ha escluso la responsabilità penale del sacerdote per il fatto contestato.
Cosa sappiamo della sentenza e cosa significa l’assoluzione
Gli elementi disponibili indicano che l’accusa riguardava un episodio del novembre 2023 e che il procedimento si è concluso con un’assoluzione piena. Il punto centrale della sentenza, per come riferito, è la formula «il fatto non sussiste»: non si tratta dunque di una valutazione generica sul comportamento del sacerdote, ma dell’esito giudiziario relativo alla specifica contestazione esaminata dal tribunale.
Non sono disponibili, negli elementi di partenza, ulteriori dettagli sulle motivazioni della decisione o sulle dichiarazioni delle parti. Ogni interpretazione sul perché il collegio sia arrivato a questa conclusione sarebbe quindi da confermare e non può sostituire la lettura degli atti. La prudenza è essenziale anche quando un caso di cronaca viene inserito nel più ampio dibattito sulla violenza: questa sentenza riguarda un procedimento preciso e, da sola, non dimostra l’andamento del fenomeno a Roma o nella provincia.
La domanda che resta riguarda il modo in cui vengono raccontati i processi più delicati: è possibile tutelare chi denuncia senza cancellare la presunzione di innocenza e senza anticipare una condanna prima della decisione dei giudici?
